Stampa, quando la tua faccia è in tv
La pubblicazione e la diffusione dell’immagine di un soggetto, a cui è riferibile una vicenda di interesse pubblico, è legittima solo quando sia strettamente necessaria per la completezza e la correttezza dell’informazione, anche se ciò comprometta l’onore e la reputazione dello stesso. All’opposto, quando la notizia possa essere ugualmente fornita dal giornalista oscurando i volti o travisando le voci è necessario tutelare la riservatezza delle persone. E ciò vale anche quando il soggetto in questione è coinvolto in un’indagine relativa a truffe.
Nella fattispecie sottoposta al vaglio dei magistrati della Suprema Corte di Cassazione è stata condannata una emittente televisiva privata per aver diffuso in tv le immagini con alcuni passaggi dei colloqui tenutisi nell’ufficio di un uomo e registrati di nascosto, all’insaputa di quest’ultimo, da un inviato del programma, il quale aveva finto di interessarsi alla sua professione di consulente aziendale per svelarne le truffe.
La Cassazione , nel caso in esame, ha , per l’appunto, ritenuto tale pubblicazione delle immagini lesiva dell’onore , in forza di una sua recentissima sentenza ( in tal senso Corte di Cassazione, sez. I Civile, sentenza 25 febbraio – 22 luglio 2015, n. 15360)
Nella suo provvedimento, la Corte ricorda le tre condizioni necessarie per consentire che il diritto di cronaca non sconfini nella lesione dei diritti delle persone:A) la verità della notizia (talvolta, anche solo putativa); B)la sussistenza di un interesse pubblico alla conoscenza dei fatti trattati;C)una modalità espressiva conforme alla scopo dell’informazione.
Esclusivamente tali requisiti possono giustificare la divulgazione di informazioni confliggenti con i diritti della personalità, come l’onore, la reputazione e la riservatezza, ma non sono sufficienti a legittimare anche la diffusione dannosa dell’immagine della persona interessata.
Le fattezze di una persona non possono essere esposte, riprodotte o messe in commercio contro la sua volontà e non può essere sacrificato se non in casi eccezionali e dunque tassativi che la legge ritiene prevalenti rispetto all’interesse del singolo. Tuttavia, tale sacrificio non può in ogni caso superare la misura strettamente necessaria per realizzare l’interesse pubblico.
Pertanto, la semplice circostanza che sia diffusa l’immagine di un soggetto a cui è riferibile una vicenda di interesse pubblico, non è sufficiente a legittimarne la riproduzione e la propalazione, ma occorre a tal fine la necessità che tale divulgazione risulti essenziale per la completezza e la correttezza dell’informazione fornita.
avv. Eugenio Gargiulo