Spray al peperoncino, uso può compromettere fedina penale
Può commettere un reato penale chi utilizzi lo 'spray irritante', anche se l’etichetta dice 'innocuo'
Bisogna prestare attenzione alle bombolette spray urticanti al peperoncino. Infatti, l’utilizzo non consentito dalla legge può far scattare il reato di ‘lesioni personali’.
Attualmente , la legge consente l’utilizzo dello spray in questione solo se finalizzato alla legittima difesa (e, quindi, in condizioni di estrema necessità e quale ultima spiaggia per tutelare la propria incolumità fisica); e, comunque, purché rispondente alle caratteristiche tecniche fissate dal decreto ministeriale del 2011 (DM n. 103/2011) che ne ha approvato la commercializzazione, può implicare gravi conseguenze sulla fedina penale.
Pertanto,solo se ricorrono entrambe le predette condizioni, è possibile utilizzare la bomboletta.
Di contro, se lo spray, pur usato per legittima difesa, non corrisponde ai requisiti ministeriali, esso viene considerato arma impropria e dà luogo all’applicazione di sanzioni penali o amministrative a seconda della pericolosità del prodotto contenuto nella boccetta.
Ulteriore precisazione, se lo spray, pur corrispondente alle caratteristiche del DM (e tanto più se non lo è), viene utilizzato non per legittima difesa ma per altri scopi (o in una condizione di non estrema necessità), fa scattare il reato di lesioni personali dolose. È questo l’orientamento espresso dalla Cassazione con una recentissima sentenza di questi giorni. La Corte è stata chiamata a decidere il caso di una donna che, dopo aver bussato alla porta della vittima, gli aveva spruzzato sul viso il liquido irritante, causandogli degli eritemi e dei disturbi alla vista.
E’ stato ritenuto inutile affermare a propria difesa che sulla confezione della bomboletta sia scritto che il prodotto non causa lesioni. Infatti, in tema di lesioni volontarie, per la configurabilità del reato, non è necessario che la volontà dell’agente sia diretta a produrre proprio le conseguenze lesive, ma è sufficiente la semplice intenzione di infliggere all’altrui persona una violenza fisica, a prescindere poi da quelle che sono le conseguenze che la vittima si è rappresentata in anticipo. ( in tal senso Cass. sent. n. 3856/15 del 27.01.2015).
avv. Eugenio Gargiulo